RISULTATI GARE
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
11° giornata di ritorno
Girone B
ADRIATICA FUTSAL CLUB GRUPPO - FASSINA CALCIO A 5 3 - 12
BUBI MERANO - CALCETTO MANZANO 4 - 3
CALCETTO POGGIBONSESE - PRATO CALCIO A CINQUE 2 - 2
ISOLOTTO CALCIO A CINQUE - POL.FUTSAL FIORENTINA (*)
PETRARCA PADOVA C5 - CASTELLI MONTECCHIO M. C5 2 - 8
THIENE CALCIO A5 - FUTSAL VILLORBA C5 5 - 2
VERONA CALCIO A CINQUE - GASOLINE SEDICO C5 6 - 0
(*) = v. delibera del Giudice Sportivo
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Maurizio
Cecchini, nella seduta del 31/03/2008, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si
riportano:
RECLAMO
GARA DEL 29/03/2008: ISOLOTTO CALCIO A CINQUE - POL.FUTSAL FIORENTINA
Reclamo preposto dalla società ISOLOTTO CALCIO A CINQUE avverso l'esito della gara
ISOLOTTO CALCIO A CINQUE - POL.FUTSAL FIORENTINA.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in epigrafe, regolarmente prodotto nei termini, rileva:
con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della società POL.FUTSAL
FIORENTINA sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art.
17, co. 5, lett. a) del C.G.S., per non aver provveduto a schierare, nel corso dell'incontro in
oggetto, tre giocatori nati successivamente al 31.12.1985, così come previsto dalle
disposizioni diramate con C.U. n.1 della stagione sportiva 2007/2008.
Dalla distinta dei calciatori presentata all'arbitro si evince che la società POL.FUTSAL
FIORENTINA ha schierato, nella gara in oggetto, tre calciatori nati dopo il 31.12.1985 e, più
precisamente, Marcati Matteo nato il 30.10.1986, Parrini Sascia nato il 19.07.1986 e Prela
Marenglen nato il 16.02.1986. Mentre i primi due sono calciatori italiani, il terzo risulta
essere tesserato come dilettante mai tesserato presso altra federazione estera. Di
conseguenza rientra nel computo dei tre calciatori Under 21. In virtù delle considerazioni
dianzi illustrate, pertanto, il gravame è infondato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 29, 33 e 34 del C.G.S., l'art 11 delle N.O.I.F. e il C.U. n.1/2007, decide:
- di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine
dell'incontro ISOLOTTO CALCIO A CINQUE - POL.FUTSAL FIORENTINA: 3 - 5;
- la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO DI CALCIATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRICHIERI COLOMBI FILIPPO (POL.FUTSAL FIORENTINA)
Per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
DI LAURO VINCENZO (POL.FUTSAL FIORENTINA)